Art. 6.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogata.

 

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      2. Il comma 2 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

      «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un'apposita agenzia regionale per le adozioni internazionali che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano le seguenti funzioni:

          a) vigilanza e controllo sul servizio socio-assistenziale autorizzato, secondo anche quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 29-bis;

          b) svolgimento delle attività di cui all'articolo 31, comma 3, qualora l'agenzia regionale sia scelta dai coniugi aspiranti all'adozione per svolgere tali procedure, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis».

      3. Il comma 3 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.
      4. L'agenzia regionale per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è istituita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.