1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogata.
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un'apposita agenzia regionale per le adozioni internazionali che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano le seguenti funzioni:
a) vigilanza e controllo sul servizio socio-assistenziale autorizzato, secondo anche quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 29-bis;
b) svolgimento delle attività di cui all'articolo 31, comma 3, qualora l'agenzia regionale sia scelta dai coniugi aspiranti all'adozione per svolgere tali procedure, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 29-bis».
3. Il comma 3 dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.
4. L'agenzia regionale per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è istituita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.